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Indice dei contenuti
- Sfatiamo le fake news: gli accordi internazionali OMS non legittimano cessioni di potere in ambito sanitario
- Finalità storiche e il supporto ad interessi privati
- Modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale e poteri dell’OMS
- Qual è la storia del RSI?
- La verità sulle modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale
- Chi decide le modifiche del RSI?
- Le proposte di modifica del RSI pubblicati online erano giuridicamente vincolanti?
- L’RSI Modificato darà all’OMS la capacità di imporre con la forza misure sanitarie a qualsiasi paese?
- Quali sono le implicazioni del direttore generale dell’OMS che determina un’emergenza sanitaria mondiale?
- Il Fallimento dell’Operazione di Potere OMS
- Come si collega il lavoro del WGIHR a quello del gruppo che guida i negoziati su un accordo pandemico?
- Ruolo UE e Regolamento Sanitario Internazionale
- La fase della pandemia
- La Dichiarazione di Pandemia dell’OMS: conseguenze sotto il profilo della health governance
- Conclusioni
di Paola Persichetti
Sfatiamo le fake news: gli accordi internazionali OMS non legittimano cessioni di potere in ambito sanitario
La 77esima Assemblea mondiale della sanità ha concordato un pacchetto di emendamenti al regolamento sanitario internazionale (2005) (IHR) ed ha assunto impegni concreti per completare i negoziati per un accordo globale sulla pandemia entro un anno. Le nuove modifiche, richiedevano solo l’approvazione di una maggioranza semplice dei paesi.
Le basi legali per il regolamento sanitario internazionale poggiano sull’articolo 21 e l’articolo 22 della costituzione dell’OMS:
- Articolo 21 l’assemblea mondiale della sanità ha l’autorità di adottare regolamenti concernenti:Richieste sanitarie o quarantenarie ed altre procedure studiate allo scopo di prevenire la diffusione internazionale delle malattie
- Articolo 22 i regolamenti adottati sulla base dell’articolo 21 entrano in vigore per tutti gli Stati membri dopo debita comunicazione della loro adozione da parte dell’assemblea mondiale della sanità, con l’eccezione di coloro che presentano, nei tempi dovuti, riserve o respingimenti
Finalità storiche e il supporto ad interessi privati
L’OMS è stata istituita dopo la seconda guerra mondiale come braccio sanitario delle Nazioni unite, per sostenere gli sforzi, per migliorare la salute della popolazione a livello globale, comprendendo il benessere fisico, mentale e sociale..
Nel 1946 l’OMS aveva come obiettivi far raggiungere ai popoli della terra il maggior livello di salute possibile ed evitare abusi e sperimentazioni non etiche sul corpo umano, nel principio che tutte le persone sono uguali e nate con diritti fondamentali inviolabili. Le priorità si sono spostate dall’assistenza incentrata sulla comunità ad un approccio più verticale e gerarchico che segue gli interessi personali dei finanziatori. In Italia, il nostro ordinamento non consente l’entrata in vigore automatica dei protocolli OMS, i quali, quindi, devono forzatamente essere recepiti con atto interno.
Modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale e poteri dell’OMS
Il regolamento sanitario internazionale 2005 IHR fornisce un quadro giuridico generale che definisce i diritti e gli obblighi dei paesi nella gestione degli eventi e delle emergenze di sanità pubblica che hanno avuto conseguenze gravi, la possibilità di oltrepassare i confini.
Il regolamento sanitario internazionale è uno strumento di diritto internazionale giuridicamente vincolante per i 196 paesi, compresi i 194 Stati membri dell’OMS.
Tale strumento si applica a questioni che rientrano nella competenza concorrente dei governi nazionali e della comunità europea (CE) . [La CE costituisce il primo pilastro dell’UE con personalità giuridica. Il secondo e il terzo pilastro sono quelli relativi alla cooperazione politica in materia di politica estera e di giustizia]
Numerosi articoli del RSI riguardano questioni regolate dal diritto comunitario. Secondo il diritto applicabile, tali questioni rientrano nella competenza esclusiva della comunità, ovvero nella competenza concorrente dei governi nazionali e della comunità. Ad esempio, l’articolo 45 del RSI riguarda il trattamento dei dati di carattere personale che, nell’UE, è regolato da una normativa facente riferimento alla base giuridica del mercato unico (Direttiva 95 / 46/ CE del PE E del consiglio relativa alla protezione dei dati) rientrando quindi nella competenza esclusiva della comunità.
Altri articoli del RSI rientrano nella competenza specifica dei governi nazionali in caso di assenza di diritto comunitario. Lo stesso vale per l’articolo 41 del RSI che regolamenta i diritti per l’applicazione di misure sanitarie ad alcuni tipi di trasporto (navale e aereo) nei casi in cui questa materia non sia regolata specificamente dal diritto comunitario e non rientri nella competenza della comunità.
Occorre aggiungere una riflessione critica rispetto all’obbligo che tali strumenti – i quali hanno il potenziale di incidere sui mezzi di sussistenza, la vita, la salute e i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione – siano conformi, proprio al rispetto dei diritti fondamenti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e allo Stato di diritto, quale principio cardine dei valori di cui all’art. 2 TUE .
L’IHR è nato per dare risposta alle epidemie mortali che un tempo colpivano l’Europa con lo scopo di determinare diritti e pronunciare raccomandazioni per i paesi, compreso la segnalazione di eventi di sanità pubblica. I regolamenti delineano inoltre i criteri per determinare se un particolare evento costituisca o meno una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.
Allo stesso tempo, il regolamento sanitario internazionale RSI richiede ai paesi di designarne un punto focale nazionale per comunicare con l’OMS, al fine di stabilire e mantenere le capacità fondamentali di sorveglianza e risposta, anche nei punti di ingresso designati. Ulteriori disposizioni riguardano i settori dei viaggi e dei trasporti internazionali, come i documenti sanitari richiesti per il traffico internazionale.
Infine, L’IHR Introduce importanti garanzie per tutelare i diritti dei viaggiatori e di altre persone in relazione al trattamento dei dati personali, al consenso informato ed alla non discriminazione nell’applicazione delle misure sanitarie previste dal regolamento.
Qual è la storia dell’ RSI?
Nel 1951, Gli Stati membri della OMS adottarono la prima serie di regolamenti sanitari internazionali che comprendevano principalmente disposizioni di notifica e quarantena per i focolai di sei malattie: colera, peste, febbre ricorrente, vaiolo, tifo e febbre gialla.
Questi regolamenti vennero rivisti nel 1969 e adottati come regolamenti sanitari internazionali 1969.
Il loro scopo era garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale di malattie interferendo il minimo possibile con il traffico mondiale. Vennero ulteriormente modificati nel 1973 per includere solo quattro malattie colera, peste, vaiolo e febbre gialla. Successivamente, dopo l’eradicazione del vaiolo nel 1980, i regolamenti includevano solo tre malattie colera, peste e febbre gialla.
Con l’aumento dei viaggi, del commercio internazionale e l’emergenza, la riemersione e la diffusione internazionale di malattie e altre minacce, l’Assemblea mondiale della sanità chiese una revisione sostanziale dell’RSI nel 1995.
Questa revisione ha esteso la portata dell’RSI oltre qualsiasi malattia specifica o modalità di trasmissione per coprire “malattia o condizione medica, indipendentemente dall’origine o dalla fonte che presenta o potrebbe presentare, un danno significativo per gli esseri umani”.
Altre aggiunte inclusero gli obblighi agli Stati membri di sviluppare e mantenere le capacità fondamentali di sanità pubblica, di notificare all’OMS eventi che potrebbero costituire un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) e procedure attraverso le quali il Direttore generale dell’OMS potrebbe determinare un PHEIC ed emettere raccomandazioni temporanee o permanenti (non vincolanti)
L’RSI rivisto è stato adottato nel 2005 ed è entrato in vigore nel giugno 2007.
La verità sulle modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale
Gli Stati membri dell’OMS, alla luce dell’esperienza della pandemia di COVID-19, hanno concordato nel 2022, attraverso la decisione EB150(3), di prendere in considerazione potenziali emendamenti all’RSI. Tali emendamenti avrebbero dovuto avere una portata limitata e affrontare specifiche questioni, sfide chiaramente identificate, comprendenti equità, sviluppi tecnologici o di altro tipo, o lacune che non avrebbero potuto essere affrontate altrimenti ma fondamentali per sostenere un’efficace attuazione e conformità dei regolamenti sanitari internazionali (2005) e la loro applicazione universale atte alla equa protezione di ogni essere umano dalla diffusione internazionale delle malattie.
Nel maggio 2022, l’Assemblea Mondiale della Sanità decise di proseguire in questa direzione attraverso il Gruppo di lavoro sugli emendamenti ai regolamenti sanitari internazionali (2005) (WGIHR) e invitò gli Stati membri a proporre emendamenti all’IHR.
Gli Stati membri dell’OMS chiesero inoltre al Direttore Generale di convocare un comitato di revisione per fornire raccomandazioni tecniche sugli emendamenti proposti. Il Comitato di revisione tenne diverse riunioni e presentò il suo rapporto al Direttore generale nel gennaio 2023, che lo condivise con il WGIHR.
Chi decide le modifiche del RSI?
Ci sono 196 Stati parte del RSI: tutti i 194 Stati membri dell’OMS più Liechtenstein e Santa Sede. Sono i 196 Stati parte che negoziano le proposte di emendamento al RSI, attraverso il WGHIR. Il WGIHR opera come una suddivisione dell’Assemblea Mondiale della Sanità. I negoziati sono facilitati dall’Ufficio del WGIHR, che comprende rappresentanti di ciascuna regione dell’OMS, inclusi due copresidenti.
Come richiesto dagli Stati membri, il Segretariato dell’OMS sostiene il WGIHR, compreso l’Ufficio di presidenza, convoca le sue riunioni e fornisce al WGIHR i servizi e le strutture necessarie per il suo lavoro, nonché informazioni e consulenza.
Le proposte di modifica del RSI pubblicati online erano giuridicamente vincolanti?
No, le proposte di emendamento al RSI presentate dagli Stati parte, distribuite agli Stati membri e pubblicate online erano proposte all’esame del WGIHR e, pertanto, non avevano alcun peso giuridico internazionale. In conformità con la decisione WHA75) il WGIHR ha presentato il pacchetto di proposte degli emendamenti negoziati alla settantasettesima Assemblea mondiale della sanità tenutasi nel maggio 2024 affinché fosse esaminato.
L’ultima bozza di lavoro delle modifiche proposte al Regolamento sanitario internazionale la si può essere trovata qui:
Gruppo di lavoro sulle modifiche al regolamento sanitario internazionale (2005)
Testo proposto dall’Ufficio di presidenza per l’ottavo incontro del WGIHR, 22-26 aprile 2024
Il pacchetto di emendamenti negoziati proposti è stato sottoposto all’esame della settantasettesima Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2024, in conformità con l’articolo 55 dell’IHR. Moltissime delle preoccupazioni allarmistiche lanciate dal falso dissenso si sono rivelate infondate. Molti emendamenti che venivano dati già per certi nella loro approvazione sono stati rimossi e modificati lasciando (art. 3 comma 1) il rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone promuovendo l’equità e la solidarietà .
Pur se qualunque potere può essere esercitato solo se conferito dalla legge, e se rispettoso dei presupposti e dei limiti previsti dalla stessa, soprattutto quando si tratta di poteri che incidono sensibilmente sulle libertà fondamentali, non si deve assolutamente abbassare la guardia.
Più precisamente, l’applicazione dello Stato di diritto mira a promuovere la trasparenza e la responsabilità nel processo decisionale in materia di salute pubblica, ad eliminare l’arbitrarietà nell’applicazione delle misure di emergenza, a consentire un migliore accesso alla giustizia ed a fornire un quadro legittimo, efficace e agile per l’applicazione di misure di salute pubblica in tempi critici. Solamente la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e della legge può impedire la deriva autoritaria verso la quale ci vogliono spingere sotto il ricatto della paura, e quindi non dobbiamo riporre la fiducia nell’interpretazione della legge esposta dalla narrazione mainstream o dal giornalismo spazzatura, dobbiamo sempre andare alle fonti, leggere i documenti, verificare le notizie e solo allora potremmo avere una visione oggettiva e realistica. La conoscenza neutralizza la paura. Questo è ciò che intendiamo fare con il presente lavoro, rendendo cioè consapevole il lettore dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, conformemente a quanto prescritto, rispettivamente, dagli artt. 6 e 2 TUE.
L’RSI Modificato darà all’OMS la capacità di imporre con la forza misure sanitarie a qualsiasi paese?
No. L’OMS non avrà la capacità di imporre alcuna misura sanitaria, inclusi blocchi o altre restrizioni, alle popolazioni di qualsiasi Paese. Tra le disposizioni dell’IHR figurano la funzione di allarme sanitario pubblico globale, il quadro e le raccomandazioni per supportare gli Stati parte e la comunità internazionale nella risposta agli eventi di sanità pubblica, comprese epidemie e pandemie.
L’accordo trovato alla settantasettesima assemblea sulle modifiche al RSI sono entrate in vigore a partire dal 31 maggio 2024.
Secondo la Costituzione dell’OMS, i regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 21 entrano in vigore per tutti i Membri dopo che l’Assemblea Mondiale della Sanità ne ha dato debita comunicazione, ad eccezione dei Membri che notificano al Direttore Generale un rifiuto o delle riserve all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Periodo indicato nell’avviso.
Inoltre, in conformità con l’articolo 59, paragrafo 2, dell’RSI (che è entrato in vigore il 31 maggio 2024), le modifiche al RSI entreranno in vigore 24 mesi dopo la data di notifica da parte del Direttore Generale dell’adozione degli emendamenti. (non dopo 12 mesi come voleva la modifica del 2022)
Quali criteri vengono utilizzati dal Direttore Generale dell’OMS nel determinare un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale?
L’articolo 1 dell’IHR definisce attualmente un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) come “un evento straordinario che è determinato a costituire un rischio per la salute pubblica per altri Stati parte attraverso la diffusione internazionale di malattie, la quale richiede potenzialmente una risposta internazionale coordinata.“
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del RSI, nel determinare se un evento costituisce un PHEIC, il Direttore generale, tra le altre questioni, considera inoltre quanto segue:
- informazioni fornite dallo Stato Parte;
- il parere del comitato di emergenza;
- principi scientifici, prove scientifiche disponibili e altre informazioni pertinenti; E
- una valutazione dei rischi per la salute umana, della diffusione internazionale delle malattie e delle interferenze con il traffico internazionale.
Quali sono le implicazioni del direttore generale dell’OMS che determina un’emergenza sanitaria mondiale?
La determinazione di una PHEIC funge da allarme globale e, soprattutto, implica l’emissione di raccomandazioni temporanee agli Stati parte – che, per definizione, non sono giuridicamente vincolanti – per guidarli nella preparazione e nella risposta alla PHEIC.
Secondo il RSI, le Raccomandazioni Temporanee scadono automaticamente tre mesi dopo la loro emissione. I comitati di emergenza vengono, pertanto, riuniti nuovamente almeno ogni tre mesi per consigliare il Direttore generale dell’OMS sulla possibilità che l’evento continui a costituire un PHEIC, nonché sulle raccomandazioni temporanee agli Stati parte che il Direttore generale può continuare ad emettere.
Un resoconto della riunione del Comitato di Emergenza viene pubblicato sul sito web dell’OMS dopo ogni riunione del Comitato.
Quali sono le modifiche all’articolo 59?
L’articolo 59 del RSI, come modificato, specifica il periodo di tempo previsto in esecuzione dell’articolo 22 della costituzione dell’OMS per il rifiuto o la riserva del presente regolamento o di un suo emendamento che sarà di 18 mesi dalla data di notifica da parte del direttore generale dell’adozione del presente regolamento. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto. Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al comma 1 del presente articolo.
L’Articolo 55 dell’IHR è stato applicato al processo WGIHR?
SÌ. Le disposizioni dell’articolo 55 dell’IHR, che stabiliscono chi può proporre emendamenti all’IHR, e quando e come tali proposte devono essere comunicate agli Stati parte, sono state rispettate dal Segretariato dell’OMS.
L’articolo 55, paragrafo 1, dell’IHR consente a qualsiasi Stato parte o al Direttore generale dell’OMS di proporre emendamenti all’IHR affinché vengano esaminati dall’Assemblea mondiale della sanità. Questo è stato applicato al processo WGIHR.
L’articolo 55, paragrafo 2, dell’IHR prevede inoltre che il Direttore generale dell’OMS comunichi qualsiasi proposta di emendamento a tutti gli Stati parte almeno quattro mesi prima dell’esame dell’Assemblea mondiale della sanità. Ciò si applica a qualsiasi proposta di emendamento al RSI presentata da uno Stato parte o dal Direttore generale dell’OMS ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1. Nel soddisfare il requisito dell’Articolo 55, il Segretariato dell’OMS ha diffuso tutte le proposte di emendamento al RSI il 16 novembre 2022, circa 17 mesi prima della Settantasettesima Assemblea Mondiale della Sanità, che è iniziata il 27 maggio 2024, quando le proposte sono state prese in considerazione.
Il Fallimento dell’Operazione di Potere OMS
L’Assemblea Mondiale della Sanità ha istituito il WGIHR, che opera come una suddivisione dell’Assemblea e comprende tutti i 196 Stati Parte. Pertanto, il Segretariato dell’OMS ha ulteriormente superato i requisiti tecnici dell’Articolo 55 comunicando non solo i 308 emendamenti originali, ma anche comunicando tutte le modifiche proposte a questi emendamenti sviluppate dal gruppo di redazione del WGIHR, a tutti i 196 Stati Parte, dopo ogni riunione del WGIHR.
Queste comunicazioni a tutti gli Stati Parte sono avvenute al termine di ciascuna riunione del WGHIR.
In sintesi, sia la lettera che lo spirito dell’articolo 55, paragrafo 2, sono stati rispettati.
La lettera del provvedimento è stata soddisfatta dalla comunicazione del 16 novembre 2022. Questa con largo anticipo rispetto ai quattro mesi richiesti. Questo avviso ha massimizzato il tempo a disposizione di tutti gli Stati parte per l’esame e il coordinamento a livello nazionale e internazionale.
Lo spirito della disposizione, quello di garantire che tutti gli Stati parte avessero avuto il tempo adeguato per considerare e coordinarsi a livello nazionale e internazionale sugli emendamenti proposti in vista dell’Assemblea, è stato rispettato. La maggior parte delle modifiche che erano state proposte non sono state accolte e questo soprattutto grazie ai paesi Africani, che si sono dimostrati sin da subito molto scettici, grazie alla Slovacchia, all’Ungheria, ad alcuni paesi UE.
Dietro le quinte c’è stata dunque una certa mobilitazione, completamente ignorata o oscurata dai media internazionali che hanno dedicato alla questione una scarsissima copertura.
Possiamo dire che l’operazione è fallita, è fallita l’ennesima soluzione tecnica che l’élite al potere sta cercando di attuare.
Come è noto, essa sta progressivamente cercando di monopolizzare le ricchezze e i poteri, cercando di sottrarli agli Stati, sia a livello di governi che di singoli cittadini. A livello istituzionale lo fa sovente attraverso organizzazioni private che vengono spacciate per pubbliche come l’OMS, l’ONU di cui è emanazione. Questo presunto potere senza un contraddittorio siamo noi cittadini a cederlo perché rinchiusi in un mondo dove la paura della morte e della malattia ci porta ad assumere comportamenti irrazionali e financo autolesionistici.
Come si collega il lavoro del WGIHR a quello del gruppo che guida i negoziati su un accordo pandemico?
Durante una sessione speciale dell’Assemblea sanitaria nel dicembre 2021, i governi hanno concordato di redigere e negoziare una convenzione, un accordo o altro strumento internazionale ai sensi della Costituzione dell’OMS per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia . Questi negoziati sono stati fatti, guidati dall’organismo negoziale intergovernativo (INB), e un progetto di accordo sarebbe dovuto essere stato presentato all’Assemblea mondiale della sanità nel 2024 ma ciò non è stato.
Con il trattato pandemico si volevano sottomettere ufficialmente gli Stati all’OMS instaurando di fatto un governo mondiale facente capo ad un organismo apparentemente tecnico: l’operazione non è riuscita.
Importanza dell’articolo 57 del RSI
L’articolo 57 del RSI comprende disposizioni riguardanti i rapporti con altri accordi internazionali, inclusa la possibilità per gli Stati parte di concludere trattati o accordi speciali per facilitare l’attuazione del RSI.
Nell’istituire l’INB, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha sottolineato la “necessità di coerenza e complementarità tra il processo di sviluppo del nuovo strumento e il lavoro in corso. . . per quanto riguarda l’attuazione e il rafforzamento del RSI (2005).”
L’Assemblea Mondiale della Sanità ha inoltre richiesto al WGIHR “di coordinarsi con il processo dell’[INB], attraverso mezzi che includano un coordinamento regolare tra i due.
Ruolo UE e Regolamento Sanitario Internazionale
L’unione europea non fa parte del RSI e i vincoli degli Stati membri prevalgono sui consigli OMS. Un regolamento Ue, contrariamente ai consigli OMS è legge. L’unione europea è vincolata ai trattati internazionali e non può legiferare contro i diritti umani. Sarà difficile quindi ipotizzare che obblighi gli Stati membri a limitare le libertà inviolabili.
L’unione europea con le sue istituzioni e le sue reti, si è impegnata a ricoprire un ruolo positivo nell’applicazione dell’RSI , fornendo valore aggiunto ed evitando ogni inutile duplicazione degli sforzi a livello nazionale.
L’OMS ha sufficiente legittimità per coordinare la risposta degli Stati ad una emergenza pandemica in assenza di poteri coercitivi?
È necessario far chiarezza cosa implica sotto il profilo della governance sanitaria globale la dichiarazione di pandemia.
- Le fasi di gestione di una pandemia globale da parte dell’OMS
La gestione di una potenziale pandemia globale da parte dell’OMS è prevista da un documento tecnico, il WHO Pandemic Influenza Risk Management (2017) che individua – in una logica di gradualità – due fasi (Alert Phase e Pandemic Phase), in cui il Direttore generale è l’organo deputato a coordinare le misure che gli Stati debbono adottare per rispondere alla crisi sanitaria. (Pandemic Influenza Risk Management. A WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic preparedness and response, May 2017.)
2.1. La fase di allerta
La prima fase è quella di allerta (Alert Phase). Il Direttore generale dell’OMS, in presenza di un focolaio grave di una malattia infettiva può dichiarare una PHEIC – il che non implica necessariamente che seguirà una dichiarazione di pandemia, che potrà essere evitata qualora il contagio venga circoscritto.
Ai sensi dell’art. 12 dei Regolamenti Sanitari Internazionali (RSI – 2005), “the WHO’s Director General has the power to declare a public health emergency of international concern (PHEIC). S/he can only do so after receiving the views of an Emergency Committee, as established by Article 48 IHR”.
Una PHEIC viene definita dai RSI come “an event which …constitute[s] a public health risk to other States through the international spread of disease and potentially require[s] a coordinated international response” (art. 1)
Unico limite al potere discrezionale del Direttore generale è rappresentato dal parere (non vincolante) che gli viene fornito dall’Emergency Committee, organismo tecnico che sulla base dei dati epidemiologici forniti dagli Stati valuta se si è in presenza o meno di una potenziale epidemia o pandemia (la MERS, ad esempio, non venne considerata una PHEIC).
Tuttavia, nella prassi, il Direttore generale ha sempre cercato di conformarsi ai pareri tecnici dell’Emergency Committee, motivo per cui in un primo momento non è stata dichiarata un’emergenza sanitaria con riferimento al COVID-19.
Dall’entrata in vigore dei Regolamenti Sanitari sono state dichiarate 6 PHEICs: influenza suina (2009); Ebola (2014); Polio (2014); Zika (2016); Ebola (2019), e COVID-19 (2020) (per approfondimenti sulla prassi del Direttore generale, v. Villareal, The World Health Organization’s Governance Framework in Diseases Outbreaks: A Legal Perspective, in The Governance of Diseases Outbreaks. International Health Law: Lessons from the Ebola Crisis and Beyond, a cura di L. Vierck, P.A. Villareal, A. Katarina Weilert, Baden Baden, 2017, 262). Si tratta in sostanza di epidemie che possono eventualmente trasformarsi in pandemia.
Un’epidemia è definita dall’OMS come “the occurrence in a community or region of cases of an illness […] clearly in excess of normal expectancy”. Secondo il Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document: “an influenza pandemic occurs when an influenza A virus… acquires the ability to cause sustained human-to-human transmission leading to community-wide outbreaks. Such a virus has the potential to spread rapidly worldwide, causing a pandemic”. Il Center for Disease Control statunitense, invece, definisce un’epidemia come “an increase, often sudden, in the number of cases of a disease above what is normally expected” in a region.
L’HIV/AIDS è classificato come epidemia (e non come pandemia) con circa 40 milioni di sieropositivi al mondo (37.9 milioni), 770,000 morti e 1,7 milioni di infettati al 2018, dato che esistono terapie valide che hanno trasformato l’infezione da HIV da malattia mortale a malattia cronica nei Paesi industrializzati.
Il 5 marzo 2020, lo stesso Direttore Generale dell’OMS aveva espressamente qualificato il COVID-19 come un’epidemia, affermando che “this epidemic is a threat for every country, rich and poor” (WHO, Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, 5 March 2020).
La fase della pandemia
La seconda fase è quella della pandemia (Pandemic Phase): qualora la malattia dilaghi tra gli altri Stati Membri, viene adottata la Declaration of Pandemic basata su una attenta valutazione del rischio.
La pandemia segnala il passaggio da misure di contenimento (che hanno pertanto fallito) a misure di mitigazione per diluire nel tempo la diffusione del virus e permettere ai sistemi sanitari di prepararsi all’ondata di casi.
Il potere del Direttore generale di dichiarare una pandemia non è previsto né dalla Costituzione dell’OMS né dai Regolamenti Sanitari, bensì dalle già citate linee guida per la gestione delle pandemie di influenza, le quali stabiliscono che “the designation of the global pandemic phase will be made by the Director-General of WHO” (p. 20).
Si tratta, pertanto, di una funzione politica delegata, dato che la Costituzione dell’OMS si limita a stabilire che “the Director-General […] shall be the chief technical and administrative officer of the Organization” (Art. 31). Quindi, il Direttore generale viene investito dalla Costituzione dell’OMS principalmente di funzioni amministrative (competenze tecniche, organizzative e di rappresentanza).
La pandemia viene generalmente considerata come un’epidemia che si è estesa fino a coprire un’ampia area ben oltre i confini nazionali e che ha colpito gran parte della popolazione mondiale. Il criterio principale preso a riferimento dall’OMS è, pertanto, quello del grado di diffusione di un determinato virus su scala globale e non del livello di mortalità, sebbene la soglia specifica per determinare un ‘elevato’ grado di diffusione non sia indicata in alcun documento ufficiale.
L’unico parametro è quello previsto dalle linee guida dell’OMS sulle pandemie influenzali che stabiliscono che, per dichiarare la presenza di una pandemia in fase 6, è necessaria la diffusione del virus influenzale in più di una delle sei regioni nelle quali sono raggruppati gli Stati Membri dell’OMS (regione Africana, regione delle Americhe, regione del Sud-Est Asiatico, regione
Europea, Regione del Mediterraneo dell’Est e regione del Pacifico Occidentale).
Classificare una determinata malattia infettiva come una pandemia, indica quindi che si è ufficialmente sparsa nel mondo ed è anche il riflesso della preoccupazione dell’OMS che il numero di casi, deceduti, e Paesi colpiti continueranno a crescere.
La Dichiarazione di Pandemia dell’OMS: conseguenze sotto il profilo della health governance
Tale dichiarazione rappresenta il massimo livello di allarme sanitario possibile mediante cui si informa la comunità internazionale della presenza di una pandemia, ed ha una serie di conseguenze politiche e giuridiche. Una simile dichiarazione è veritiera nella misura in cui l’ organismo tecnico come l’OMS opererà con l’obiettivo di perseguire un fine comune, che è quello della tutela della sanità pubblica internazionale.
Tali dichiarazioni devono essere adottate non sulla base di considerazioni politiche e di un’ampia partecipazione democratica (infatti non vengono discusse e votate in seno alla World Health Assembly), ma sulla base esclusivamente di considerazioni scientifiche; di fatto è la comunità scientifica, rappresentata dal Comitato di esperti che decide (anche se formalmente l’atto viene adottato dal Direttore generale), mediante un processo decisionale di natura puramente tecnica. Tali dichiarazioni sono prive di effetti giuridici vincolanti ed hanno solo una notevole ‘legittimità morale’.
Conclusioni
Diversi Stati nel mondo hanno poi adottato misure simili nel tentativo di contenere e mitigare la diffusione della pandemia e molti hanno dichiarato lo stato di emergenza sulla base di quanto previsto dalle proprie costituzioni e leggi nazionali.
L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad imporre un lockdown esteso a tutto il territorio il 9 marzo 2020, seguita poi dagli altri Stati. Coloro che ci hanno rinchiuso, vessato, privato dei diritti inalienabili sono stati i nostri governanti e non l’OMS.
Il nostro governo ha applicato misure inadeguate e sproporzionate rispetto alle valutazioni fatte dal primo comitato tecnico scientifico: i verbali che solo ora sono stati desecretati rivelano l’assenza di dati necessari per dichiarare una emergenza sanitaria.
Le decisioni sul lockdown vennero prese per motivi politici e non scientifici, dai lockdown files apprendiamo anche che alcune decisioni vennero prese pur sapendo che fossero discutibili o del tutto sbagliate, dal punto di vista scientifico .
Non preoccupiamoci, dunque, dei “ presunti “ poteri dell’OMS perché il vero problema è all’interno della nostra governance italiana che ha adottato una strategia scelta per motivi politici, per gestire il panico dilagante che loro stessi avevano generato. Non fidiamoci e non affidiamoci ad organizzazioni il cui compito è di costruire un consenso apparente per le decisioni elaborate dai moderni padroni del vapore.
Dopo la 77esima Assemblea la parola è rimasta ai singoli stati, che ad oggi conservano ancora, non si sa fino a quando, l’autorità e la propria sovranità nazionle.
L’OMS può e deve svolgere solo un ruolo di coordinamento in virtù della legittimità che le deriva dall’essere un organismo tecnico, le sue raccomandazioni non sono vincolanti. Pertanto, possiamo considerare la dichiarazione di pandemia come uno strumento di governance multilaterale di un’emergenza sanitaria globale, mediante cui il Direttore generale ha esercitato, e può esercitare, la propria autorità internazionale pubblica in virtù delle competenze tecniche dell’OMS.
Il governo nazionale rimane il leader naturale per il coordinamento generale agli sforzi di comunicazione. Gli emendamenti approvati nel regolamento sanitario internazionale non hanno cambiato il ruolo del direttore generale, il quale soltanto dopo che si sarà consultato con un comitato di esperti, determinerà e pubblicherà specifiche raccomandazioni temporanee o permanenti ai governi sulle azioni appropriate per prevenire o ridurre la diffusione internazionale e ridurre al minimo le interferenze non necessarie con il traffico internazionale e commercio. Tali raccomandazioni non saranno mai vincolanti e non è prevista nessuna cessione di sovranità.
prof. ssa Paola Persichetti
presidente dell’Associazione Trilly APS La Gente come Noi Terni
Paola Persichetti, oltre ad essere Associazione Trilly APS La Gente come Noi Terni e già leader del comitato spontaneo La Gente come Noi nella lotta contro l’imposizione di Green pass e Vaccini obbligatori, è Laureata in Lingue e Letterature Straniere, inglese, francese, lingua e Cultura ebraica, all’Università di Perugia con 110/110, bacio accademico e menzione d’onore. Corso di storia e del Cristianesimo antico, università Perugia. Master universitario in fonti, storia, istituzioni e norme del Cristianesimo ed Ebraismo.